Dal 30 Aprile sono entrate in vigore, nuove norme comunitarie per l’emissione degli assegni. Queste le regole principali da ricordare:
– Gli assegni bancari, circolari o postali con un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile”.
Per utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 5.000 euro, c’è bisogno di una richiesta scritta alla propria banca e per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca verserà allo Stato.
I ‘vecchi’ carnet di assegni, emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potranno essere usati fino al loro esaurimento e per importi pari o superiori a 5 mila euro è necessario ‘validarli’ inserendo la clausola di “non trasferibilità”.
Sugli assegni in forma libera ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale di chi la effettua.
-Gli assegni intestati a ‘me medesimo’ o ‘m.m’ possono essere girati per l’incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale, vengono considerati ‘non trasferibili’ e possono essere incassati unicamente dall’emittente che non può girarli ad altri.
-Il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere pari o superiore alla somma di 5.000 euro. Per quelli in essere è prevista l’estinzione o la riduzione alla soglia stabilità dalla legge entro il 30 giugno 2009.
E’ previsto il divieto di effettuare trasferimento di denaro contante per un importo pari o superiore a 5 mila euro (precedente limite era di 12.500 euro). Infine vincoli all’emissione e trasferimento di libretti al portatore.
L’utilizzo scorretto degli assegni può comportare delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell’importo trasferito.
La mancanza o l’errata indicazione del codice fiscale in sede di apposizione della girata comporta la nullità delle girate stesse e quindi l’impossibilità di incassare l’assegno.